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DAL 15/11/2020 LE MARCHE PASSANO DA ZONA GIALLA AD ARANCIONE

IN ALLEGATO LE LIMITAZIONI

GREEN PASS SUI LUOGHI DI LAVORO

 

Con la presente vogliamo presentarvi i nuovi obblighi previsti dal Decreto Legge 127/2021 in tema di green pass.

 

Tempistica

Il datore di lavoro entro il 15 Ottobre dovrà definire un piano per l’organizzazione dei controlli, fornire le adeguate istruzioni in materia (vedi facsimile di cartello in allegato) ed eventualmente assegnare le deleghe a soggetti incaricati del controllo (vedi facsimile di delega in allegato).

A partire dal 15 Ottobre 2021 fino al 31 Dicembre 2021 dovrà gestire ogni giorno il nuovo sistema di accesso.

 

Sanzioni e procedimenti disciplinari

I lavoratori che non accedono per mancanza del certificato verde risulteranno assenti ingiustificati, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.

La sospensione (di fatto e non formale) dura fino al momento in cui il lavoratore presenta la certificazione verde.

·      La sanzione amministrativa per l'accesso senza green pass va da 600 a 1500 euro.

·      La sanzione per i datori di lavoro che non procedano ai controlli va da 400 a 1000 euro.

Le sanzioni saranno irrogate in ogni caso dai Prefetti, su segnalazione dei datori di lavoro, o del personale dell'ispettorato, dell'azienda sanitaria locale e/o delle forze di polizia, e potranno essere raddoppiate in caso di reiterazione della violazione.

 

Possibili metodi di controllo del green pass

I controlli devono essere effettuati preferibilmente all’accesso ai luoghi di lavoro prima dell’inizio del turno di lavoro; la normativa prevede anche la possibilità di effettuare dei controlli a campione durante il turno di lavoro.

Le modalità di controllo non sono ancora state definite, al momento si propende per l’utilizzo dell’app “VERIFICAC19”, scaricabile su tutti i dispositivi (smartphone, tablet).

Si ricorda che il Garante per la privacy ha specificato che in merito ai dati sulla vaccinazione anti Covid-19 nel contesto lavorativo, il datore di lavoro non può acquisirli, neanche con il consenso del dipendente o tramite il medico competente, quindi non è possibile tenere un registro dei dati relativi a vaccinazione o green pass per evitare la ripetizione dei controlli.

 

Liberi professionisti e consulenti

Per accedere presso la vostra azienda, i liberi professionisti (consulenti esterni, commercialisti, collaboratori esterni, ecc) devono essere controllati dal soggetto individuato per i controlli all’interno dell’azienda.

 

Conclusioni

In merito alla procedura di controllo evetualmente da predisporre, crediamo sia il caso di attendere dei chiarimenti o delle linee guida da parte del legislatore.

 

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